circ. n.9

Assenze per malattia, modalità di certificazione e controlli

Si invita tutto il personale in servizio ad attenersi alle disposizioni della circolare.

Circolare n. 9
del 04/09/2023

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

dell’Istituto Comprensivo Statale

“A. Diaz”

 

OGGETTO: Assenze per malattia, modalità di certificazione e controlli.

Tenuto conto delle disposizioni sulle assenze  per malattia contenute nel  CCNL/06.09, nell’art. 71 del D. L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle circolari n. 7 del e n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, nel D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché nel Decreto 18 dicembre 2009, n. 206, nelle circolari  n. 7 /2010  e n. 10/2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’innovazione, nell’art. 33 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018; tenuto altresì conto delle disposizioni in materia di assenze per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche contenute nell’art. 4, comma 16 bis, della L. 125/2013, si invita tutto il personale in servizio ad attenersi alle seguenti disposizioni:

Fasce di reperibilità

Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce orarie di reperibilità:

  • dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi.

Certificazione

La certificazione prodotta a giustificazione della malattia per i primi due eventi dell’anno solare, se prevedono un’assenza inferiore a 10 giorni, può essere indifferentemente rilasciata da una struttura pubblica o privata.

A partire dal terzo evento, e per tutte le assenze superiori a 10 giorni, l’assenza deve essere giustificata con certificato medico telematico del medico di base convenzionato con il SSN.

Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche

 In caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, da svolgere in strutture pubbliche, convenzionate con il SSN o private, il personale deve presentare in tempo utile  la richiesta al dirigente scolastico   specificando  a quale delle  seguenti  diverse tipologie di assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante:

  • Permesso breve (da recuperare entro i due mesi successivi e subordinato alla possibilità di sostituzione senza oneri per l’amministrazione) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata, per un massimo di 2 ore per i docenti;
  • Permesso retribuito da giustificare con documentazione cartacea (rilasciata indifferentemente da struttura pubblica o privata) dell’avvenuta prestazione o autocertificazione;
  • Assenza per malattia da giustificare con certificato medico cartaceo rilasciato indifferentemente da struttura pubblica o privata  attestante la prestazione con l’indicazione dell’orario in cui è stata effettuata
  • (solo per il personale ATA) permesso orario previsto dall’art. 33 del CCNL 2016/2018, specificando se su base oraria (18 ore per anno scolastico) o giornaliera (3 gg) con le modalità precisate nella circolare (oggetto circolare: Assenze e permessi ATA) n. xx del xx alla voce Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Controllo della malattia

La scuola disporrà il controllo della malattia secondo le disposizioni vigenti, ad esclusione dei casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche e private.

Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità indicate.

Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola.

Ai sensi del DM 17 ottobre 2017, n. 206, è escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale per il quale la malattia è etiologicamente riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio con menomazioni ascrivibili alle prime tre categorie della tabella A allegata al DPR  834/81, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Per far valere questo diritto, il dipendente deve produrre al dirigente scolastico la documentazione medica attestante una delle suddette patologie che prevedono l’esenzione dal controllo fiscale (o accertarsi che l’amministrazione sia già in possesso della relativa   documentazione) e dichiarare, all’atto della richiesta scritta o della comunicazione per fonogramma, che l’assenza è riconducibile a tale patologia.

Decurtazione della retribuzione

Per ciascuna assenza per malattia viene operata una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza. In caso di proroga di un periodo di malattia per uno o più periodi successivi, la malattia viene considerata come un unico evento e viene effettuata una sola decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni, purché l’assenza sia continuativa.

La decurtazione della retribuzione non viene operata per le seguenti tipologie di assenza per malattia (flag presente nel certificato telematico):

  • Assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
  • Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta;
  • Assenze per malattia dovute a ricovero o day hospital o convalescenza post ricovero (senza soluzione di continuità con ricovero);
  • Assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (giorni delle terapie e visite controllo terapie, conseguenze certificate delle terapie).

Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. Il nuovo quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 150/2009, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il personale che per il dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Cereda
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

 

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