circ. n.5

ASSENZE E PERMESSI – disposizioni ai sensi CCNL 2018

Disposizioni per il personale ATA previste nel CCNL 2018.

Circolare n. 5
del 04/09/2023

 

A TUTTO IL PERSONALE ATA

dell’Istituto Comprensivo Statale

“A. Diaz”

 

OGGETTO: ASSENZE E PERMESSI – disposizioni ai sensi CCNL 2018.

Facendo seguito alle disposizioni vigenti in materia di permessi ed assenze, la presente circolare riporta le disposizioni per il personale ATA previste nel CCNL 2018, a cui si invita ad attenersi:

  • Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari

Come previsto dall’art. 31 CCNL 2018 il personale ATA ha diritto, a domanda, ad usufruire di 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Tali permessi non sono fruibili per frazioni inferiori ad un’ora e non possono essere usufruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altri tipi di permessi. Qualora tali permessi vengano fruiti cumulativamente per l’intera giornata di lavoro, essi saranno considerati pari a 6 ore di assenza.

  • Permessi e congedi previsti per particolari casi di legge

Il personale ATA ha diritto ad usufruire, quando ne ricorrano le condizioni, a 3 giorni di permessi mensili ai sensi della L. 104/92 art.33 c.3 o, se usufruiti ad ore, per un massimo di 18 ore mensili. I dipendenti sono tenuti ad una programmazione, di norma, almeno mensile di tali permessi, salvo casi di necessità ed urgenza per i quali è possibile comunicare l’assenza entro 24 ore o, comunque, entro l’inizio dell’orario di lavoro.

  • Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche

Per sottoporsi a visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, il personale ATA può usufruire di permessi per un massimo di 18 ore nell’anno scolastico, fruibili sia su base giornaliera sia su base oraria e sono comprensivi dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. In caso di assenza per l’intera giornata, l’incidenza di assenza sul monte ore, fa riferimento all’orario di servizio previsto per quel giorno. Tali permessi sono assimilabili ad assenze per malattia. La richiesta per sottoporsi a tali prestazioni deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno tre giorni di anticipo ed è giustificata mediante l’attestazione del medico e/o della struttura (anche privata) dove è stata effettuata la prestazione, anche in ordine all’orario.

L’eventuale incapacità lavorativa inerente alle prestazioni in oggetto deve essere giustificata con apposita certificazione del medico curante.

  • Assenza per cicli di terapie

Per cicli anche lunghi di terapie, che comportano incapacità lavorativa, si può produrre un solo certificato del medico curante – anche cartaceo – attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e completo del calendario previsto.

Successivamente si produrranno le attestazioni delle singole terapie che dovranno fare riferimento al ciclo prescritto.

  • Controllo della malattia

La scuola disporrà il controllo della malattia secondo le disposizioni vigenti, ad esclusione dei casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche e private.

Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità indicate.

Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola.

  • Adempimenti del personale

Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale nel modello di domanda o nella comunicazione per fonogramma dell’assenza e documentate con idonea certificazione medica che attesti che la patologia è conseguente alla situazione dichiarata.

Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. Secondo quanto disposto dal D.lvo 150/2009, il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il personale che per il dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Cereda
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

 

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