Circolare n. 121 |
del 16/12/2024 |
A TUTTI I DOCENTI
con contratto a TEMPO DETERMINATO
dell’Istituto Comprensivo Statale
“A. Diaz”
OGGETTO: Fruizione ferie docenti con contratto A TEMPO DETERMINATO.
Si informa il personale docente con contratto di lavoro a T.D. sino al 30/06 o sino al 31/08 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell’incarico.
A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime.
Nello specifico:
- L’Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
- L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 – Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”.
In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie, maturate e maturande, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate) con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse e all’indennità sostitutiva.
I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite massimo di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni.
Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. fino al 30/06/2025).
Per il personale con contratto a T.D. fino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
La presente Circolare vale come presa visione personale di tutta la documentazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Cereda
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
da Antonio Verduci