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circ. n.144

Obbligo Vaccinale per i docenti e per il personale amministrativo del comparto Scuola e “Super Green Pass”

Circolare n. 144
del 06/12/2021

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

e p.c.

A TUTTI I GENITORI

dell’Istituto Comprensivo Statale

“A. Diaz”

 

OGGETTO: Obbligo Vaccinale per i docenti e per il personale amministrativo del comparto Scuola e “Super Green Pass”

Gentili tutti, in base al Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” sono introdotte una serie di misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica:

  • istituzione del Green Pass c.d. “rafforzato” o “super”;
  • uso del Green Pass (c.d. “base”);
  • obbligo vaccinale e richiamo per una terza dose;
  • estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene istituto il c.d. “Super Green Pass”, un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati ed ai guariti dal Covid-19, indispensabile per l’accesso ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni (in zona gialla e in zona arancione).

A decorrere dal prossimo 15 dicembre 2021 entrerà in vigore la misura dell’obbligo vaccinale.

In base alle circolari del Ministero della Salute e sulla scorta di particolari condizioni cliniche documentate da un medico di medicina generale, vi saranno dei dipendenti esclusi e ritenuti esentati da tale obbligo.

Esclusivamente per costoro vi saranno mansioni diverse, limitatamente al periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita.

L’estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie professionali riguarda anche le seguenti: i docenti e il personale amministrativo del comparto scuola.

SPECIFICHE MISURE PER IL SETTORE SCOLASTICO

L’intero comparto scuola del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie) è soggetto all’obbligo vaccinale.

È importante chiarire che l’obbligo vaccinale riguarda non solo chi non ha ancora eseguito alcuna inoculazione, ma anche chi deve ricevere la terza dose di richiamo, oggi prevista dopo la decorrenza di 5 mesi dall’ultima dose ricevuta.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

Nel caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, o la presentazione della richiesta di vaccinazione, i Dirigenti Scolastici e i responsabili delle altre istituzioni, tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo suddetto, invitano l’interessato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, o la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell’invito, o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa senza retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Tale sospensione non ha natura disciplinare e determina il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il provvedimento di sospensione spiega i suoi effetti fino alla comunicazione da parte del dipendente dell’avvio o del successivo completamento del percorso vaccinale primario (prima e seconda dose) o l’avvenuta somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

Contestualmente alla sospensione, i Dirigenti Scolastici provvedono alla sostituzione del personale interessato dal provvedimento tramite la stipula di contratti a tempo determinato di personale supplente, che resterà in servizio fino a che il dipendente titolare non sarà reintegrato a seguito dell’avvenuta vaccinazione o richiamo.

Vista la straordinarietà del periodo che stiamo vivendo, si raccomanda la massima sensibilizzazione riguardo a quanto sopra esposto.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Trois
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

 

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