circ. n.181

Disposizioni in merito a congedi e permessi previste dal nuovo CCNL

Si forniscono indicazioni in merito alle novità introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Circolare n. 181
del 03/02/2024

 

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz”

 

 

OGGETTO: Disposizioni in merito a congedi e permessi previste dal nuovo CCNL.

Con la presente si forniscono indicazioni in merito alle novità introdotte dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

Congedo parentale

La legge contiene alcune modifiche in tema di congedo parentale per le madri lavoratrici e i padri lavoratori dipendenti:

  • i genitori, in alternativa, possono fruire di due mesi massimo (prima era uno) di congedo parentale nella misura dell’80% della retribuzione, per entrambi i mesi per il 2024, per il primo mese dal 2025 (il secondo sarà retribuito al 60%);
  • le nuove disposizioni trovano applicazione per tutti i genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.

In sintesi, per l’anno 2024 (e solo per questo anno) due mesi di congedo parentale entro i sei anni di vita del bambino saranno indennizzati all’80% (si passerà al 60% dal 2025 per il secondo mese), e ciò per i genitori che terminino il periodo di congedo genitoriale obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.

I successivi periodi entro i 12 anni di età del figlio saranno ancora indennizzati al 30% nei limiti di mesi concessi ai genitori dalla disciplina normativa, o non indennizzati al superamento dei limiti previsti dagli artt. 32 e 34 del D.Lgs. 151/2001.

Per il personale scolastico si ricorda che ai sensi dell’art. 12 del CCNL Scuola 2006-2009: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute”.

Inoltre, il periodo di preavviso si riduce da 15 a 5 giorni e ai genitori lavoratori è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per il ricongiungimento ai figli fino ai 12 anni.

Congedo per donne vittime di violenza innalzato a 120 giorni

Nel nuovo Contratto Scuola c’è anche una norma che riguarda il congedo per le donne vittime di violenza: si estende il periodo di assenza dal lavoro da 90 a 120 giorni, nell’arco di tre anni. Questa nuova riforma mira a fornire ulteriore supporto alle lavoratrici coinvolte in un percorso di protezione debitamente certificato, garantendo loro un periodo più lungo per riabilitarsi e ritornare al lavoro.

Tre giorni di permesso retribuito anche per supplenti docenti e ATA

Il testo del CCNL riporta che il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ovvero il docente assunto con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valeria Cereda
Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

Circolari, notizie, eventi correlati

Skip to content